SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA : ISO 9001 - ISO 14001 - EMAS - ISO 45001
INFORMATION TECHNOLOGY: ISO 27001 - ISO 20000 - ISO 22301

 

 

 
 

Aggiornamento delle informazioni ambientali

 

 

Disposizioni
Per mantenere la registrazione EMAS, un’organizzazione deve: «trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all’organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE(1 ), e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale».

 

Si dispone che: «L’organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze contemplate negli indirizzi della Commissione».

 

«Inoltre, il verificatore, ad intervalli non superiori a 12 mesi, convalida ogni informazione aggiornata nella dichiarazione ambientale. Deroghe alla frequenza di aggiornamento prevista sono possibili nelle circostanze previste negli orientamenti che la Commissione adotta».

 

Orientamenti
La norma prevede in linea generale che i dati della dichiarazione ambientale siano aggiornati e le variazioni convalidate ogni anno. La pratica ottimale e più efficace rispetto ai costi consiste nel collegare la convalida della dichiarazione ambientale al programma di verifica continua. I tempi, le energie e i costi richiesti dalla convalida dipenderanno dalla qualità del sistema di gestione e recupero dei dati e delle informazioni impiegate per la dichiarazione ambientale.
Di norma, i dati e le informazioni sulle attività dell’organizzazione variano ogni anno e devono venire aggiornati nella dichiarazione ambientale, nella quale dovranno tuttavia essere convalidati unicamente i cambiamenti.
Per l’aggiornamento delle informazioni della dichiarazione ambientale, non è necessario pubblicare una nuova dichiarazione ogni anno, ma semplicemente mettere i nuovi dati a disposizione del pubblico. L’obiettivo del sistema EMAS è incoraggiare le organizzazioni a pubblicare informazioni affidabili sui miglioramenti compiuti nel campo delle prestazioni ambientali. Si può provvedere in tal senso, ad esempio, redigendo una dichiarazione ambientale autonoma, oppure inserendo i dati ambientali nella relazione allegata al bilancio; è possibile ricorrere a testi stampati o a un sito web.

 

Anche se alle piccole imprese e piccole organizzazioni non è affatto richiesta la presentazione di voluminosi e costosi documenti su carta patinata, il Regolamento EMAS consente loro di diminuire la frequenza con cui devono aggiornare e far convalidare le informazioni. Solo le piccole imprese e organizzazioni sono quindi esenti dall’obbligo di convalida annua delle informazioni aggiornate, a meno che si tratti di casi connessi a:
- attività, prodotti e servizi che presentano notevoli rischi per l’ambiente;
- modifiche operative di rilievo al loro sistema di gestione ambientale;
- importanti disposizioni giuridiche relative alle loro attività, prodotti e servizi;
- questioni locali di rilievo.

 

In questi casi, infatti, il verificatore deve richiedere, anche per le piccole imprese e organizzazioni, l’aggiornamento annuale delle informazioni della dichiarazione ambientale.
Nei casi in cui l’aggiornamento della dichiarazione ambientale non interviene con frequenza annuale, questo deve comunque essere effettuato entro un termine non superiore a trentasei mesi.